Maternità surrogata
RELAZIONI TRA DONNE E NORME GIURIDICHE
Grazia Zuffa
Non c'è dubbio che la sentenza della giudice Chiara Schettini, che ha autorizzato il dono d'utero di una donna ad un'altra donna impossibilitata a portare avanti altrimenti la gravidanza, avrebbe meritato un dibattito più pacato e responsabile. Se non altro perché la magistrata ha ragionato nel concreto di un caso, ha conosciuto in carne ed ossa le protagoniste, ha scavato nelle pieghe del nostro diritto, ha studiato la legislazione europea e internazionale (il che dovrebbe essere di esempio a quell'Italia politica e mediatica, che ha il vezzo di parlare e straparlare di Europa, quasi sempre senza cognizione di causa).
Come giustamente ha osservato Ida Dominijanni (il manifesto 1/3) si sarebbe dovuto apprezzare in questa particolare vicenda il vantaggio della giurisprudenza, per sua natura più duttile e aderente ai mutamenti sociali rispetto ad una legislazione rigida. Sarebbe stata un'occasione per far riflettere il legislatore, per spingerlo alla prudenza, a valutare questa nuova disponibilità sociale a vivere in maniera diversa la maternità e la paternità. A ripensare semmai l'impianto di una legge di proibizione a tutto campo, ad un passo dall'approvazione in parlamento: che condanna alla clandestinità non solo la maternità surrogata, ma perfino pratiche ormai consolidate come la fecondazione con seme di donatore. Al contrario si è gridato allo "scandalo" ed è ripartita la crociata (dei cattolici aldilà degli schieramenti) per una legge "a tutti i costi" contro il cosiddetto far west procreativo. Senza considerare che una legge che si affida all'uso simbolico del diritto penale per mettere al bando "morale" alcune pratiche e alcuni soggetti (come le donne cosiddette "sole"), rinunciando al suo compito precipuo di regolazione sociale, conduce ad un preoccupante far west giuridico, che non può che favorire il discredito e il declino delle nostre istituzioni.
Le certezze proibizioniste sono andate di pari passo (non a caso) con la più grande disinformazione circa la realtà del caso in questione: si è parlato indiscriminatamente di "utero in affitto", di "mercificazione" del corpo femminile, quando al contrario fra le due donne non è mai intercorso alcun accordo commerciale. Differenza non da poco visto che altri paesi europei, come l'Inghilterra, vietano rigorosamente le transazioni economiche (il cosiddetto "affitto d'utero"), ma non la maternità surrogata; e regolano la posizione giuridica del nato, nel suo interesse, qualora questi sia già stabilmente inserito nel nucleo familiare della madre biologica col consenso della madre gestante.
Ma la confusione è indicativa. Ci si rifiuta di ammettere che una relazione fra donne possa irrompere sulla scena della procreazione, come giustamente osserva Stefania Giorgi (il manifesto, 29/2). Chi, come Giovanni Berlinguer (l'Unità, 29/2) parla di "donna (la madre gestante) che diventa oggetto" e di un diritto di maternità e paternità che si affermerebbe "ai danni del corpo di un'altra donna", non si rende conto del paradosso: proprio negando che la madre gestante possa essere soggetto responsabile della sua scelta che si ratifica la sua riduzione simbolica ad "oggetto", corporeità muta, sottoposta ad una razionalità "altra" (ancora una volta quella dell'ordine patriarcale). Che lo scandalo sia non tanto nella "sottrazione" del figlio alla madre gestante, bensì nella novità di un patto fra donne, lo riconferma la legislazione vigente: un uomo può riconoscere il proprio figlio naturale (se la madre che l'ha partorito rinuncia al riconoscimento) e inserirlo nella propria famiglia, mentre la moglie può chiederne l'adozione. Questa norma evidentemente si applica anche nel caso di ricorso alle tecnologie riproduttive. Vero è che la norma è costruita per tutelare la paternità, e dunque una donna impossibilitata a partorire può avere un figlio solo se il padre biologico lo voglia. In questo schema è centrale l'ordine del padre, non quello della madre.
Significativa è l'innovazione normativa prevista nella legge sulla fecondazione artificiale, in discussione al Senato: per impedire la maternità surrogata, si vorrebbe obbligare la donna che partorisce a riconoscere il figlio, vietandole la possibilità di non essere nominata. Ancora una volta la pretesa volontà di "proteggere" le madri si rivela per quello che è: una volontà di controllo del corpo femminile, grazie al quale saranno negate anche quelle garanzie e facoltà di autodeterminazione, che la legge oggi riconosce alle donne.
Ciò detto, occorre chiarire che il ragionamento in merito alla pratica della maternità di sostituzione non può esaurirsi al piano giuridico. Non c'è dubbio che sia da combattere una legge che tenti di cancellare i mutamenti sociali in atto, utilizzando il diritto come puntello per una costruzione patriarcale traballante. E che sia da preferire un diritto "leggero" che si arresti di fronte alla libertà e responsabilità dei soggetti, e di quello femminile in particolare, nella procreazione. Tuttavia auspicare una legge che non si opponga d'autorità all'evolversi della realtà sociale niente ancora ci dice nel merito dei cambiamenti. Che le nuove pratiche e modelli di genitorialità non siano confinati nella clandestinità è solo una condizione che può e deve favorire l'interrogarsi in merito al senso dei nuovi modelli di maternità e paternità, che le tecnologie in parte inducono, in parte riflettono.
In questa ottica desta perplessità che il dibattito sull'ordinanza sentenza Schettini sia stato in gran parte giocato sulla contrapposizione fra diritti. Fra chi ha gridato all'aberrazione in nome dei diritti del nascituro e chi, Schettini compresa, l'ha difesa in nome del diritto alla maternità. Il linguaggio dei diritti (costruito sull'individualità) non rende conto della particolarissima relazione che si stabilisce fra madre e figlio nel processo della generazione. Non a caso è ampiamente utilizzato da chi rifiuta il primato femminile nella procreazione, che proprio su questa relazione si fonda: che viene rappresentata, stravolgendola, come un inammissibile diritto "proprietario" della donna ai danni dei "diritti" del nascituro. È appellandosi al "diritto alla vita" dell'embrione che i paladini della revisione della legge sull'aborto (e del testo sulla procreazione licenziato dalla Camera) vorrebbero obbligare le donne a portare avanti le gravidanze indesiderate, degradandole appunto a "strumenti" riproduttivi. Nel caso dell'ordinanza Schettini non si capisce dove sia la lesione dei diritti del nascituro, invocata dai sostenitori dell'attuale testo sulla procreazione. Visto che proprio i medesimi sostenitori si sono battuti (con successo) per introdurre una norma che renda "adottabili" gli embrioni, sempre in nome, guarda caso, degli stessi diritti del nascituro.
Ma c'è da riflettere anche sul "diritto" alla maternità. Soprattutto quando questo è identificato nell'avere un figlio "proprio" (geneticamente, si intende). Qui è il linguaggio delle tecniche che si impone. Allontanata la sessualità, con l'incontro dei corpi sessuati nell'altro/a da sé, il concepimento è ridotto nell'asepsi della provetta alla trasmissione del proprio patrimonio biologico, alla riproduzione di sé. La maternità come relazione col figlio si sposta nel momento del riconoscimento sociale: secondo il modello maschile, tanto che la stessa Schettini parla di "paternità femminile". Rischia così di entrare in ombra la figura della madre come colei che impegna corpo e mente nel "farsi del vivente" dentro di sé, in questo caso rappresentata dalla madre gestante. Tant'è che Gianni Vattimo (La Stampa, 29/2) propone di introdurre "pene severe per la madre putativa che volesse rientrare nella vita del figlio, che per scelta ha deciso di non rivendicare". Ma così il patto fra donne si trasforma in un contratto vincolante in cui la "paternità" sociale femminile ha la meglio sulla madre gestante, ridotta a pura funzione gestativa, riproducendo paradossalmente, ma non tanto, l'ordine patriarcale nel nuovo scenario tecnologico. Non si tratta di negare che possa darsi una relazione fra donne che "eviti la riduzione della madre gestante a corpo-macchina e ridimensioni la logica proprietaria genetica della madre biologica", come la definisce puntualmente Stefania Giorgi (il manifesto, 29/2); ma neppure di idealizzare i rapporti fra donne, celando i possibili conflitti. Peraltro anche esaltare l'aspetto del "dono", rischia di riproporre la tradizionale oblatività femminile, che può essere altrettanto spersonalizzante di una compravendita. Basti come esempio un caso di cronaca di "maternità surrogata" di qualche anno fa. La madre gestante dichiarava all'intervistatore che "escludeva assolutamente di essere tentata di tenersi il bambino, perché il figlio è di un'altra donna": è il dato biologico (e non lo scambio di solidarietà fra donne) a definire chi è la madre. E il fatto di ospitare un feto geneticamente estraneo si trasforma in un vissuto di estraneità e depersonificazione per la madre gestante.
Per tornare alla norma. È opportuno che questa rispetti la soggettività delle madri, evitando sia soluzioni proibizioniste che, all'opposto, contrattualistiche: garantendo alla madre gestante la libertà di non consegnare il figlio dopo la nascita. Ma, oltre la norma, è bene sapere che la nuova disponibilità sociale alla maternità surrogata non ha un segno univoco.