numero  2  gennaio 2000 Sommario

Scheda

RAPPRESENTANZA SINDACALE
Pietro Gasperoni  

1.I profondi e tumultuosi cambiamenti intervenuti in campo economico, politico e sociale, hanno causato una diffusa crisi delle forme della rappresentanza politica, sociale ed istituzionale.
Questo rende indispensabile affrontare il tema degli strumenti, degli istituti, dei luoghi e delle sedi della rappresentanza: una società che ridefinisce tutti i propri spazi di esercizio della democrazia non può tralasciare componenti essenziali di essa, quali sono le forme di aggregazione sociale, perché da esse trae alimento per un suo progressivo ed equilibrato sviluppo.
In campo sindacale l'esigenza delle ridefinizione, per via legislativa, della rappresentanza e della rappresentatività è ormai ineludibile e riguarda sia le organizzazioni dei lavoratori che delle imprese. Tutti i lavoratori pubblici o privati, delle grandi o piccole imprese devono, con certezza di esigibilità del diritto, poter eleggere i propri rappresentanti sindacali nell'ambito del luogo di lavoro e a livello interaziendale per i luoghi di lavoro più piccoli.
Con il referendum dell'11 giugno 1995 sono venute meno sia le norme che definivano la soglia di accesso alle trattative nel pubblico impiego, che i criteri di presenta maggiore rappresentatività, attribuita dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ai sindacati confederali. Ciò ha favorito la proliferazione di tanti piccoli sindacati e la nascita di sindacati fantasma dei lavoratori e delle imprese, che sta producendo contratti che abbassano la soglia dei diritti e delle retribuzioni. Una situazione che rende ancora più urgente la necessità di definire il carattere erga omnes degli accordi sottoscritti ma, contestualmente, implica anche il problema di chi e di come è legittimato a siglare accordi che abbiano efficaci per tutti, lavoratori iscritti e non.
Ogni sindacato deve poter contare su criteri certi e trasparenti di misurazione della propria rappresentatività da far valere in ogni sede della rappresentanza e della negoziazione.

2.La Commissione Lavoro della Camera dei deputati l'11/6/97 ha avviato l'esame di 14 pdl presentate da tutti i gruppi parlamentari. Da queste, dopo aver audito oltre 50 organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, ne è scaturito un testo unificato che da febbraio del 1999 è all'esame dell'Aula che ne ha già approvato nove articoli sui dodici del testo. Da luglio l'esame però si è interrotto per la durissima opposizione del Polo e della Lega e per le divisioni intervenute anche nella maggioranza.
Su queste difficoltà parlamentari hanno certamente pesato le contrarietà di alcune associazioni imprenditoriali e, soprattutto, di Confindustria la quale ha scatenato una offensiva senza precedenti. Attraverso anche strumentali mistificazioni sui reali contenuti del testo di legge Confindustria ha creato falso allarmismo e ha messo il Parlamento, il Governo e i sindacati di fronte all'odioso ricatto della messa in discussione del patto sociale e quindi degli assetti contrattuali a partire del superamento dei due livelli di contrattazione.


3.Questo progetto di legge si propone innanzitutto di consolidare e valorizzare esperienza del modello di sindacalismo confederale italiano, realizzando un mix tra il suo essere sindacato associativo ed elettivo.
In particolare il provvedimento:
*Vuole combattere l'eccessiva frammentazione garantendo però il pluralismo: i sindacati si divideranno in rappresentativi (chi sta sopra il 5%) e non rappresentativi (chi sta sotto la soglia del 5%) e peseranno in rapporto alla rappresentatività effettiva data dalla media della consistenza associativa e dal consenso elettorale riscosso, tra tutti i lavoratori, mediante le elezione per le Rsu.
*Vuole misurare la rappresentatività delle associazioni imprenditoriali.
*Vuole garantire la generalizzazione delle Rsu in tutti i luoghi di lavoro, o aree territoriali per le piccole imprese, senza provocare conflitti tra la rappresentanza sindacale firmataria del Ccnl e la rappresentanza sindacale aziendale nella contrattazione.
*Vuole poi garantire l'efficacia erga omnes a tutti i contratti di lavoro sottoscritti dai sindacati rappresentativi di almeno il 50% più 1 di quell'indice di rappresentatività, attuando così in una forma che non lo contraddice ma che lo attualizza, l'articolo 39 della Costituzione.
*Infine indica i criteri sulla base dei quali i sindacali dovranno disciplinare l'eventuale verifica del consenso tra i lavoratori interessati al contratto di lavoro da stipulare.






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