numero  2  gennaio 2000 Sommario

Scheda

LAVORO INTERINALE
Franco Giordano  

La legge 24 giugno 1997 n. 196 (traduzione legislativa del cosiddetto "pacchetto Treu") ha introdotto nell'ordinamento giuridico il concetto di "Lavoro temporaneo" (ad interim) con cui un'impresa fornitrice mette a disposizione di un'impresa utilizzatrice lavori per un tempo determinato. Si tratta di una forma di intermediazione del lavoro prima espressamente vietata dalla nostra legislazione.
Tale proposta venne attuata dopo una lunga contrastata mediazione con il Gruppo di Rifondazione Comunista. Essa prevedeva l'inserimento nel "Pacchetto" delle 100mila "occasioni" di lavoro e l'orario normale a 40 ore (successivamente smentito dal decreto sugli straordinari che, di fatto, lo riporta a 46). Ma soprattutto la mediazione riguardò alcuni vincoli imposti al lavoro interinale che hanno impedito l'uso di massa di questo strumento e provocato reazioni scomposte e stizzite delle organizzazioni padronali.
Tali vincoli riguardavano:
a) l'esclusione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale per salvaguardare i settori più deboli del mondo del lavoro.
b) l'esclusione di aziende che avessero effettuato licenziamenti per le stesse mansioni destinate al lavoro interinale.
c) obblighi contributivi e retributivi dell'impresa utilizzatrice nei confronti dei lavoratori in caso di inadempienze dell'impresa che le fornisce.
d) la esplicita esclusione dei settori dell'edilizia e dell'agricoltura (in questo ultimo settore era possibile solo un'introduzione sperimentale. (Art. 1, comma 3).
e) l'impegno per la formazione professionale in grado di fortificare le difese dei lavori interinali. Tale formazione era finanziata con un contributo "pesante" del 5% della retribuzione a carico delle agenzie del lavoro interinale versato in un fondo costitutivo presso il Ministero del lavoro.
f) la esclusività dell'oggetto sociale per le imprese fornitrici e la presenza delle stesse in almeno quattro regioni con un deposito cauzionale non inferiore ai 700 milioni per ostacolare un "capolarato" diffuso e sregolato.
Ora quasi tutte queste garanzie sono rimesse in discussione. Il governo è orientato a presentare nella legge finanziaria modifiche alla legge, già in parte concordate con le confederazioni sindacali.
Le proposte di modifica sono le seguenti:
1. Un abbassamento del contributo sulla formazione dal 5 al 4 per cento e con liceità tramite la contrattazione di abbassarlo ulteriormente. Lo stesso fondo viene privatizzato e affidato in maniera neocorporativa alla gestione delle parti sociali.
2. Agricoltura ed edilizia vengono equiparate agli altri settori.
3. Un superamento di ogni esclusione delle basse qualifiche.
In generale la tendenza è quella di sostituire i diritti esigibili con la contrattazione in un settore dove l'organizzazione dei soggetti è pressoché inesistente. Si profila altresì un diretto intervento gestionario delle stesse organizzazioni sindacali nell'opera di intermediazione del lavoro.
È tutto l'impianto della legge sul lavoro interinale che sta per essere sovvertito, nella direzione esplicitamente richiesta dalla Confindustria e fino ad ora contrastata anche dai sindacati e da tutta la sinistra.






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